Codici antifalsificazioni: chi li emette

La crescente problematica del riciclaggio di autoveicoli rubati ha portato, infatti, all’implementazione di una nuova procedura informatizzata di sicurezza in tutta Europa in merito alla creazione di codici antifalsificazioni. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con le case costruttrici di veicoli, mira, quindi, a contrastare efficacemente questo fenomeno, garantendo maggiore tracciabilità e sicurezza nella gestione dei veicoli. Pertanto, vediamo nel dettaglio le principali fasi di questa procedura e le implicazioni per i diversi soggetti coinvolti.

Accoppiamento dei codici antifalsificazioni

Il cuore della nuova procedura risiede nell’accoppiamento dei codici antifalsificazione con i veicoli da immatricolare. Questo processo prevede la ricezione dei codici dal Centro Elaborazione Dati (CED). Ogni casa produttrice riceve un codice unico antifalsificazione dal CED. Il codice ricevuto deve essere annotato sulla dichiarazione di conformità del veicolo e l’abbinamento tra codice antifalsificazione, numero di telaio e omologazione deve essere trasmesso al CED.

Questo può avvenire attraverso due modalità:

  • Certificato di conformità smaterializzato
  • Certificato di conformità telematico

Gestione dei veicoli provenienti da altri stati membri dell’UE

Per i veicoli che provengono da altri stati membri dell’Unione Europea, il codice antifalsificazione è dunque rilasciato alle filiali delle case costruttrici estere e ai mandatari unici ed esclusivi delle case costruttrici. Questo processo è fondamentale per garantire che ogni veicolo immatricolato nel territorio dell’UE sia tracciabile e conforme alle normative di sicurezza. Inoltre, il codice antifalsificazione viene rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici che sono stabilite in Italia e iscritte nel registro delle imprese (Art. 2508 del Codice Civile) o appartenenti a case costruttrici costituite in altri stati dell’UE. È importante notare che le unità locali devono essere stabilite in Italia e iscritte al REA, oltre a dover svolgere attività di commercializzazione di veicoli.

Procedure di nazionalizzazione

I veicoli provenienti da altri stati dell’Unione Europea, privi di codice antifalsificazione, devono seguire specifiche procedure di nazionalizzazine, anche se dotati di codice di immatricolazione OE/OA (per veicoli di categoria M1 ed L) o accompagnati da una dichiarazione di conformità nazionale. Questo riguarda anche i veicoli oggetto di allestimento o completamento non muniti di proprio codice antifalsificazione, distinto da quello del veicolo base.

L’introduzione di questa procedura informatizzata di sicurezza rappresenta un passo significativo nella lotta contro il riciclaggio di autoveicoli rubati. Attraverso un sistema di tracciabilità rigoroso e l’obbligo di accoppiamento dei codici antifalsificazione, si mira a ridurre drasticamente le possibilità di reimmatricolazione di veicoli rubati. Questa iniziativa non solo protegge i consumatori, ma contribuisce anche a rendere il mercato automobilistico europeo più sicuro e trasparente.

(fonte immagine: Freepik)